RITARDO
DEL VOLO
Il più tutelato è il viaggiatore
che ha acquistato il viaggio tutto compreso, perché
il pernottamento in albergo nella città
di arrivo, che ha perso perché partito
con un giorno di ritardo, gli verrà rimborsato.
Al contrario, il viaggiatore che ha prenotato
l’hotel per conto suo, non ha diritto ad
alcun rimborso.
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SORPRESE
ALL'ARRIVO
Il decreto 111/95 prevede che quando il turista
riceve un servizio diverso da quello previsto,
ha diritto al rimborso per la differenza del prezzo,
oltre che al risarcimento di un eventuale danno,
se il servizio non è stato modificato per
causa di forza maggiore.
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VOUCHER
DA ONORARE
I voucher alberghieri sono ricevute che l'agenzia
di viaggi vi rilascia, dopo che avete pagato quanto
pattuito per il pernottamento.
Siete tenuti a consegnarli alla reception dell'albergo
una volta giunti a destinazione.
Può capitare però che, pur in presenza
del voucher, l'albergatore non assegni lo stesso
la camera, perché ad esempio l'agente di
viaggi o il tour operator non hanno ancora provveduto
a versargli la somma già pagata da voi
oppure per problemi di trasferimento del denaro,
specie nel caso di vacanze all'estero.
In questo caso bisogna contattare la propria
agenzia o il rappresentante del TO in loco e chiedere
che trovi immediatamente una soluzione al problema.
Se questi non si attivano in maniera adeguata,
avete il diritto, una volta rientrati a casa,
alla restituzione della somma pagata e a un risarcimento,
quantificabile in base alla gravità del
danno subito.
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OVERBOOKING
IN ALBERGO
Succede se l'albergatore (per errore umano
o tecnico) ha venduto più stanze di quelle
a sua disposizione e non riesce a fornire una
sistemazione.
In mancanza di documentazione scritta,
di fronte al diniego dell'albergatore a trovare
una soluzione al problema, non vi resta in molti
casi che trovarvi un'altra sistemazione per conto
vostro.
Se invece disponete di un documento scritto,
per legge l'albergatore è tenuto a procurarvi
una camera di livello pari o superiore (senza
però chiedervi una lira di più).
Se si rifiuta di farlo, potete prima di tutto
richiedere l'intervento delle forze dell'ordine (vigili, polizia, carabinieri, polizia turistica
se si è all'estero).
Ma se anche questa mossa non fosse sufficiente
a smuovere l'albergatore dalle sue posizioni,
la presenza di polizia o carabinieri rappresenta
comunque una prova in più quando si deciderà
di portare il caso in tribunale per un eventuale
risarcimento dei danni.
In presenza di overbooking, se avete già
versato un anticipo, avete inoltre diritto alla
restituzione della somma raddoppiata.
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SERVIZI
NON CORRISPONDENTI
La camera che non c'è, un albergo di
una categoria minore o non corrispondente a quello
del catalogo, un itinerario diverso da quello
previsto...
Il decreto 111 prevede 3 possibilità, “quando una parte essenziale dei servizi
previsti dal contratto non può essere effettuata”:
1. Se l’organizzatore propone soluzioni
alternative di pari valore, non si ha diritto
a nessun rimborso né risarcimento - qui
è fondamentale anche l’abilità
dell’accompagnatore.
2. Se l’organizzatore propone soluzioni
che hanno un valore minore, il viaggiatore va
rimborsato della differenza e può chiedere
il risarcimento del danno, facendo richiesta di
rimborso ed eventuale risarcimento scritta, inviando
una lettera al tour operator con copia all’agenzia
di viaggi che ha venduto il pacchetto.
3. Se il servizio offerto non risponde
affatto a quello richiesto, ed è di valore
molto inferiore, il turista può legittimamente
dire che la vacanza che gli viene proposta non
ha nulla a che fare con quella da lui acquistata.
Può subito tornare a casa a spese del tour
operator, ha diritto al rimborso del prezzo pagato
per i servizi che non ha usato e al risarcimento,
se la colpa è del tour operator o dell'albergatore.
Consiglio: in questi casi conviene
documentare la situazione con foto, video, dichiarazioni
di altri viaggiatori e protestare con l'accompagnatore
o il rappresentante del TO in loco. Per chiedere
il risarcimento bisogna presentare la domanda
entro i 10 giorni dal ritorno.
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FURTO
IN ALBERGO
Contrariamente a quanto denunciato da cartelli
e insegne, dove si legge che l'albergatore declina
ogni responsabilità per furti o perdite
dei beni di proprietà dell'ospite, il Codice
Civile (Art. 1783/1786) ritiene invece responsabile
l'albergatore per ogni deterioramento, distruzione
o sottrazione di quanto da voi portato in hotel
(inclusi auto e bagagli) e da voi non consegnato
in custodia.
Il risarcimento del bene sottratto o smarrito
non può comunque essere superiore a 100
volte la tariffa quotidiana delle camere occupate,
comprensiva di servizi indispensabili e vitto
pattuito. L'albergatore non risponde (sta
però a lui dimostrarlo) se danni e furti
dipendono da cause di forza maggiore, se
li avete denunciati con forte ritardo, se sono
causati da voi stessi o se, nel caso di animali
e vetture, sono stati lasciati incustoditi nei
pressi dell' hotel.
Nel caso comunque si subisca un danno o un furto
informate immediatamente per iscritto la direzione
dell' hotel, sporgendo contemporaneamente denuncia
anche alle forze dell'ordine locali.
L'albergatore è invece tenuto a risarcire
per intero il valore del bene, quando questo è
stato da lui custodito nella cassaforte dell'albergo,
quando è stato smarrito per una sua negligenza
o ancora nel caso di furto del bene che si è
rifiutato di proteggere, e che invece avrebbe
dovuto tutelare (come oggetti preziosi, traveller's
chèque ecc.).
L'albergatore può tuttavia esimersi dall'effettuare
la custodia di oggetti troppo ingombranti, pericolosi
e di un valore eccessivo per il suo albergo.
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STELLE
E TARIFFE
Per evitare spiacevoli sorprese non confidate
solo nelle categorie ufficiali indicate nei depliant
o cataloghi (a volte lo standard cambia a seconda
del Paese); meglio chiedere notizie dettagliate
sui servizi offerti dall' hotel: sulla sua ubicazione,
sui servizi comuni e in camera, su eventuali optional
gratuiti o a pagamento, così da valutare
al meglio il rapporto qualità-prezzo.
Quanto ai prezzi in Italia (ma anche in molti
altri Paesi) non esiste una legge che impone tariffe
fisse in base alla classificazione. Ogni albergatore
è libero di stabilire il prezzo che meglio
crede, a patto di comunicarlo ogni 6 mesi alla
Regione o all'ente regionale competente.
E' tenuto però (l'obbligo è tuttavia
spesso disatteso) ad esporre le tariffe con specificata
l'incidenza di Iva e oneri accessori, sia nella
hall che nelle stanze. Se tali tariffe sono inferiori
a quanto da voi pagato, avete il diritto di farvi
rimborsare la quota extra versata protestando
in agenzia viaggi (se qui avete comprato il soggiorno)
oppure direttamente denunciare l'albergatore alle
autorità competenti, come l’Assessorato
al turismo della Regione in cui l'hotel ha sede.
L'albergatore può inoltre alzare o abbassare
le tariffe, a seconda dei periodi in cui maggiore
(d'estate e durante le ferie) o minore (bassa
stagione) è la presenza di ospiti.
Perciò quando si effettuano prenotazioni,
è sempre meglio chiedere se sono previsti
agevolazioni o speciali forfait; il che è
spesso possibile in bassa stagione o durante i
fine settimana negli alberghi delle città.
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