ANNULLAMENTO
DI VIAGGIO A CAUSA DEL VIAGGIATORE
Nel caso del turista fai da te: Se ha acquistato
un biglietto aereo a tariffa ridotta e a date bloccate,
e poco prima della partenza, per qualsiasi motivo,
non può partire, perde l’intero prezzo.
Se ha prenotato un albergo con la carta di credito,
può annullare la prenotazione fino a 24 o
48 ore (a seconda dell’albergo) prima dell’arrivo
previsto, e poi comunque paga almeno il primo pernottamento.
Chi invece ha acquistato un pacchetto tutto compreso,
in caso di rinuncia paga una parte del prezzo,
negli ultimi 3 giorni invece perderà tutto.
Ma per lui, esistono comunque, almeno due alternative
per tutelarsi:
1. avvisando il tour operator almeno 4
giorni prima della partenza, può chiedere
di farsi sostituire da un’altra persona.
Tale sostituzione va comunicata per iscritto all'agente
di viaggi, insieme a tutti i dati del nuovo passeggero.
I costi sono quelli della nuova tassa di iscrizione
(in media 100 mila lire) e quelli per spese di
cessione, che sono variabili a seconda della complessità
del pacchetto acquistato. Attenzione: se chi vi
ha sostituito non paga il viaggio, tocca a voi
intervenire, perché chi cede resta il responsabile
del contratto. E’ quindi bene scegliere
il sostituto tra persone di fiducia.
2. può stipulare, alla conclusione
del contratto di viaggio, una polizza di assicurazione
per annullamento per il rimborso del prezzo
del viaggio in caso di rinuncia.
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ANNULLAMENTO
A CAUSA DEL T.O.
Il viaggio può essere annullato anche a
causa del tour operator.
La motivazione può essere dovuta a:
1. causa di forza maggiore (terremoti, tifoni,
alluvioni, imprevedibili situazioni politiche
o sanitarie dichiarate dalla Farnesina, chiusura
aeroporti…); in questo caso l’organizzatore
deve restituire le somme versate dal cliente;
2. causa responsabilità del tour operator:
deve restituire al cliente le somme versate; possibile
anche il risarcimento-danni.
3. un'annullamento previsto dal contratto,
che indica ad esempio un numero minimo di partecipanti
non raggiunto, e anche in questo caso l’organizzatore
si limita a restituire le somme versate.
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"ADEGUAMENTO"
DEL PREZZO
La modifica del prezzo di un viaggio può
avvenire solo nei casi previsti dal decreto 111/95.
- Anzitutto la possibilità deve essere prevista dal contratto: se non è
scritta o se il contratto non c’è,
il prezzo non può essere modificato. -
Aumento deve essere causato da variazione dei
costi di trasporto, carburante, diritti e
tasse di atterraggio, imbarco e sbarco negli aeroporti
o nei porti, del tasso di cambio applicato. Non
può essere giustificato indicando, per
esempio, l'aumento del costo alberghiero.
- In ogni caso il consumatore può recedere
dal contratto e farsi restituire tutte le somme
versate se il prezzo aumenta più del
10% di quello pattuito. Occorre comunicarlo
entro i termini previsti, che di solito sono di
48 ore dalla notifica.
- Infine, tour operator non può richiedere
la variazione del prezzo nei 20 giorni che precedono la partenza.
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OBBLIGO
DI INFORMARE
Il tour operator è obbligato a informare
i viaggiatori di tutto ciò che serve
per il viaggio: documenti richiesti, certificati
sanitari, vaccinazioni, dati sull’itinerario,
orari di partenza e di arrivo, nomi e indirizzi
degli alberghi, numeri di telefono dei corrispondenti
locali.
I disguidi causati al viaggiatore dalla mancanza
di informazione, giustificano la restituzione
delle somme e il risarcimento del danno.
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LEGGERE
CATALOGO
I cataloghi distribuiti al pubblico devono essere
chiari e senza formule ambigue: le immagini devono
illustrare in modo veritiero cosa acquista il
consumatore (se, per esempio, albergo viene indicato
"sul mare"sicuramente non deve esserci
una strada trafficata tra l'hotel e la spiaggia.
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IL
CONTRATTO
Il decreto 111/95 impone che il contratto debba essere redatto per iscritto.
Le clausole più rilevanti da controllare
sono quelle relative ai pagamenti e alle penalità:
Per quanto concerne i pagamenti, l’anticipo
da versare non deve essere superiore al 25% del
prezzo complessivo. Il saldo dell'intero prezzo
va invece pagato come previsto dal contratto.
Se rinunciate al viaggio, la caparra è
persa (tranne nel caso in cui sia lo stesso organizzatore
a non realizzare più il tour) e in più
dovete pagare delle penali. Si può aggirare
questo ostacolo, stipulando un'assicurazione facoltativa
contro l'annullamento del viaggio, oppure facendovi
sostituire da una terza persona, meglio se di
fiducia (vedi sopra).
Le penalità per il recesso del viaggiatore
non devono essere punitive.
Per un'eventualità delle controversie
i tour operator generalmente indicano il foro
competente nella città dove hanno sede,
ma la clausola è di solito giudicata vessatoria
e modificabile.
Attenzione! Il decreto 111/95 non tutela
i viaggi venduti da tour operator che non sono
in regola con l’autorizzazione regionale.
E' perciò meglio farsi consigliare in agenzia
un operatore affidabile invece di partire per
prezzo più basso ma senza nessuna tutela.
Talvolta può capitare che nelle condizioni
generali alcuni operatori si riservano di
modificare il prezzo del pacchetto in relazione
all’aumento delle tariffe alberghiere, o
di non rimborsare nulla dei servizi perduti a
causa di forza maggiore. Tutto ciò è
irrilevante, perché la legge prevale sulle
clausole contrattuali.
Se non c’è un contratto scritto,
si applica la legge senza che il tour operator
possa far valere alcuna clausola limitatrice.
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ASSICURAZIONE
DEI DANNI FISICI E MATERIALI
Il Decreto 11/95 obbliga l'organizzatore e il
venditore del viaggio a stipulare una copertura
assicurativa a garanzia dei danni fisici e
materiali che potete riportare durante il viaggio.
Nel contratto di viaggio si trovano gli estremi
delle coperture.
E’ bene prestare molta attenzione ai servizi
che le compagnie di assicurazione dicono di garantire
per malattia o ricovero durante
il viaggio, oppure quali prestazioni aggiuntive
offrono per il guasto della vettura, per lo smarrimento
o il danneggiamento del bagaglio e così
via.
Per molte destinazioni è preferibile,
consigliandosi con l'agente di viaggi, decidere
di integrare la copertura obbligatoria con polizze
assicurative facoltative.
Le assicurazioni comprese nella quota d'iscrizione
al viaggio di molti TO spesso hanno i massimali
bassi che dificilmente coprono le spese mediche
più complesse (come quelle negli USA).
Occorre anche informarsi se le carte di credito da voi in possesso non prevedano già simili
coperture ed evitare così di pagare dei
doppioni.
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